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nascondere, sottrarre, sopprimere o distruggere un corpo umano privo di vita costituisce reato |
L’articolo 412 del Codice penale, rubricato come "Occultamento di cadavere", prevede che:
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nascondere, sottrarre, sopprimere o distruggere un corpo umano privo di vita costituisce reato |
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Porre in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici costituisce reato |
L’articolo 432 del Codice penale disciplina la fattispecie di reato rubricata come “Attentati alla sicurezza dei trasporti”.
Nello specifico, la norma in commento prevede quanto segue:
“Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro la pena è della reclusione da tre a dieci anni. “
L'ipotesi criminosa in oggetto risulta strutturata secondo il paradigma del reato a consumazione anticipata: il reato risulta integrato nel momento in cui viene messa a rischio la sicurezza dei pubblici trasporti, senza quindi la necessità che si verifichi un danno/pregiudizio in concreto.
Viene in ogni caso prevista un pena considerevole (dai tre ai dieci anni di recluisione) nel caso in cui si verifichi un disastro quale conseguenza della messa in pericolo.
Il bene oggetto di tutela è l’incolumità pubblica, avuto riguardo all'indeterminata, assai rilevante quantità di persone che nel quotidiano si spostano per il tramite dei mezzi di trasporto pubblici.
Avv. Tommaso Barausse
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Provocare un incendio costituisce reato |
L'incendio sicuramente rappresenta un evento connotato da altissimo tasso di pericolosità, considerate le possibili, devastanti conseguenze dello stesso ai danni del contesto urbano/paesaggistico circostante e, più in generale, della sicurezza pubblica.
Per tale ordine di ragioni, la legge sanziona penalmente la provocazione di un incendio.
Nello specifico, il nostro codice penale contempla plurime fattispecie di reato, il cui perfezionamento richiede il solo verificarsi dell'evento incendiario, senza che risulti quindi necessario l'effettivo concretizzarsi di consequenziali danni e/o condizioni di pericolo.
Fa eccezione al suddetto paradigma l’ipotesi di incendio di cosa propria, avente come requisito la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità.
Il compendio normativo di riferimento trova collocazione nel Titolo VI, inerente ai delitti contro l’incolumità pubblica, ed è costituito dagli articoli di legge di seguito enumerati.
Art. 423 c.p., rubricato semplicamente come “Incendio”:
“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica“.
Art. 423-bis c.p., rubricato come “Incendio boschivo”, secondo cui:
“Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
Art. 424 c.p., ovvero “Danneggiamento seguito da incendio”:
“Chiunque, al di fuori dlle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis".
Circostanze aggravanti, art. 425 c.p.
“Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
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Sfruttare informazioni riservate/privilegiate in ambito finanziario può costituire reato |
L’articolo 184 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (noto più semplicemente come TUF) sanziona a livello penale le condotte inerenti a quella pratica conosciuta a livello internazionale sotto la denominazione di Insider Trading.
Trattasi di attività riguardante la comunicazione e/o lo sfruttamento economico di informazioni sensibili, di natura riservata, di cui si è a conoscenza in ragione di una determinata posizione/qualifica soggettiva ricoperta.
Nello specifico, la norma in commento, rubricata come "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" dispone che:
“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."
Tommaso Barausse
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Sono plurime le disposizioni di legge atte a contrastare l'aggiotaggio, a seconda dell'oggetto cui si riferisce |
Con il termine “Aggiotaggio” si fa genericamente riferimento ad attività speculative perpertrate tramite artifici di vario tipo o mediante la diffusione di informazioni false, esagerate, tendenziose o riservate, tali da influenzare/modificare l’ammontare delle quotazioni di merci, valori, strumenti finanziari.
Sotto il profilo penalistico, l’aggiotaggio viene in primo luogo pevisto e punito ai sensi dell’articolo 501 del codice penale, rubricato come “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", secondo cui:
"Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
Omettere le dovute informazioni, Fornire false dichiarazioni e/o documentazione non autentica al fine di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza (RDC) costituiva reato. |