Il Decreto Legislativo 01.03.2018, n. 21, ha introdotto all’interno del codice penale il Capo I-BIS, denominato “Dei Delitti contro la Maternità”.
La disposizione d’apertura del predetto capo è l’articolo 593-bis del codice penale, in base al quale viene sanzionata penalmente l’interruzione colposa di gravidanza.
In termini specifici, la norma in commento dispone che:
“Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.“.
Trattasi di fattispecie volta a tutelare la donna e il suo stato di gravidanza, sanzionando le condotte colpose che ne determinino l’interruzione.
Viene altresì punita, sebbene in minor misura, la colposa provocazione di parto prematuro.
L’ultimo comma prevede l’aggravante dell’aver causato colposamente l’interruzione della gravidanza o il parto prematuro con violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Avv. Tommaso Barausse