domenica 17 settembre 2023

DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI - ARTICOLO 734 DEL CODICE PENALE

Bertesina (Vicenza), Villa Gazzotti.
Arch. Andrea Palladio, 1550
La legislazione nazionale comprende un ampio apparato normativo dedicato alla conservazione e alla tutela dei beni culturali.

Sotto il profilo penalistico, si segnala l'articolo 734 c.p., che prevede la contravvenzione denominata come "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali", disponendo che:
"Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a 6.197.".

La portata della disposizione citata va coordinata con le previsioni normative di cui al d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (cd Codice dei beni culturali e del paesaggio), quale disciplina organica di riferimento in materia di beni culturali e paesaggistici.

Tommaso Barausse
 Avvocato a Vicenza