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Bertesina (Vicenza), Villa Gazzotti. Arch. Andrea Palladio, 1550 |
Sotto il profilo penalistico, si segnala l'articolo 734 c.p., che prevede la contravvenzione denominata come "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali", disponendo che:
"Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a 6.197.".
La portata della disposizione citata va coordinata con le previsioni normative di cui al d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (cd Codice dei beni culturali e del paesaggio), quale disciplina organica di riferimento in materia di beni culturali e paesaggistici.
Tommaso Barausse
Avvocato a Vicenza