L'articolo 643 del codice penale, rubricato come "Circonvenzione di persone incapaci" dispone che:
"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 206 a € 2.065".
La norma in commento è posta a tutela del patrimonio e della libertà personale dei minori e delle persone affette da infermità o deficienza psichica, quali soggetti particolarmente fragili e vulnerabili, di conseguenza esposti in misura maggiore al rischio di subire manipolazioni e raggiri da parte di malintenzionati.
Trattasi di una fattispecie criminosa strutturata secondo il paradigma del reato di pericolo, pertanto, ai fini della consumazione della stessa non è necessario che si verifichi l'effetto dannoso.
Quanto all'ambito applicativo, il reato in oggetto assume particolare rilevanza in materia successoria. Ricorrono, in verità, con una certa frequenza ipotesi di testamento olografo viziato, in quanto compilato e sottoscritto non secondo le effettive, ultime volontà del de cuius, bensì sotto l'influenza di un soggetto terzo. Quest'ultimo, al preciso scopo di impradonirsi dei beni ereditari, manipola la volontà del testatore approfittando del suo stato di debolezza, in modo da farsi nominare erede o legatario nella compilazione della scheda testamentaria. La redazione del testamento secondo le predette modalità comporta, evidentemente, un vantaggio per il soggetto manipolatore, con corrispondente danno in capo a coloro che sarebbero risultati eredi o legatari in conformità alle genuine intenzioni del testatore.
Sul punto, La Corte di Cassazione ha ritenuto integrata la circonvenzione d'incapace con riferimento alla condotta del soggetto che "per procurare a sé un profitto, abusava dello stato di infermità psichica di ****, sebbene non interdetta o inabilitata, inducendola a compiere un testamento olografo, in data ****, a ridosso del suo decesso avvenuto il ****, che faceva pubblicare con atto notaio **** in data ****". Cass. Pen. 03.07.2014, n. 28907.
Avv. Tommaso Barausse