Il testamento è un negozio giuridico di primaria importanza, trattandosi del mezzo grazie al quale è possibile stabilire le sorti e la distribuzione del proprio patrimonio nel caso in cui si venisse a mancare.
La definizione tecnica del testamento viene fornita dalla legge, precisamente dall'articolo 587, comma 1, del codice civile, che stabilisce quanto segue:
"Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".
Il negozio testamentario ordinario può essere redatto secondo diverse modalità: il testamento pubblico, il testamento olografo e il testamento segreto.
L'ordinamento prevede anche altri modelli di testamento (c.d. testamenti speciali), nei fatti di marginale applicazione. Trattasi, ad esempio, del testamento a bordo di nave/aeromobile o del testamento militare.
L'ipotesi più ricorrente è quella del testamento olografo. Esso consta di un documento scritto a mano, datato e firmato di proprio pugno dal de cuius, ovvero il soggetto titolare del patrimonio destinato a cadere in eredità in seguito alla sua dipartita.
Il de cuius sigilla le sue ultime volontà, così come riportate nel testamento, apponendo sulla scheda testamentaria la firma personale, a conferma della sue intenzioni circa l'attribuzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
È circostanza più che nota, tuttavia, che le firme e le scritture apposte sui documenti analogici (cartacei) consistono in segni grafici di semplice, e purtroppo frequente, alterazione.
Il testamento, quindi, è un documento che si presta ad essere agevolmente falsificato (secondo la terminologia tecnica, il testameno falso viene definito "apocrifo") da parte di soggetti che hanno interesse ad entrare in possesso ed appropriarsi di tutti i beni e le ricchezze del defunto, pur non avendone alcun titolo/diritto.
Dette opere di falisficazione/alterazione rivestono carattere plurioffensivo, in quanto non solo violano le ultime, effettive volontà del testatore, ma recano anche un ingente pregiudizio di natura economica, oltre che morale, ai legittimi eredi e/o ai beneficiari "effettivi" delle disposizioni testamentarie.
In termini di casistica, si indica l'ipotesi in cui vengono modificati i nominativi dei beneficiari, in modo tale da deviare il contenuto delle disposizioni testamentarie in favore di soggetti diversi rispetto a quelli originariamente contemplati dal testatore.
Vi è, poi, il caso del testamento integralmente falso.
Trattasi, segnatamente, di testamento che non viene affatto compilato dal de cuius e che, tuttavia, viene imputato allo stesso.
Altra questione di assoluto rilievo riguarda la falsificazione della data riportata nella scheda testamentaria. In presenza di più testamenti, prevale il documento che riporta la data più recente, poichè la finalità dell'istituto è proprio quella di tutelare le ultime volontà del defunto. Tramite la falsificazione della data, quindi, un testamento più risalente nel tempo può esser fatto prevalere rispetto ad un lascito testamentario redatto in epoca successiva.
Rimanendo nell'ambito dei fenomenti successori, merita considerazione anche la pratica tecnicamente definita come captazione della volontà testamentaria.
Trattasi di raggiri spesso perpetrati ai danni del soggetto particolarmente vulnerabile, in quanto facilmente suggestionabile, probabilmente non più in pieno possesso delle proprie capacità cognitive. In tal modo, il soggetto fragile viene manipolato e indotto a redigere un testamento secondo le volontà di altro soggetto intenzionato a trarne indebitamente vantaggio.
Si segnala, per completezza, come simili ipotesi possano assumere rilevanza penale, in quanto potrebbe ricorrere il reato di circonvenzione di persone incapaci, come disciplinato dall'articolo 643 del codice penale.
Come difendersi e tutelarsi, quindi, in presenza delle citate situazioni/circostanze?
Salva la proposizione di formale denuncia/querela in caso di circonvenzione d'incapace, sul piano civilistico la legge, precisamente all'articolo 624 del codice civile, consente di impugnare il testamento viziato da errore, violenza e, per quel che rileva nella presente sede, raggiri (tecnicamente definiti come "dolo"), citando in giudizio colui/coloro cui vanno imputati i contegni manipolatori.
È altresì possibile far valere in sede di giudizio civile l'incapacità del testatore di redigere testamento per vizio di mente, in modo da annullare le disposizioni testamentarie pregiudizievoli. In verità, il testamento risulta annullabile nel caso in cui risulti scritto per mano di soggetto incapace di intendere e di volere.
Tanto illustrato, sarà dunque possibile rilevare e dimostrare l'invalidità della scheda testamentaria impugnata madiante adeguata attività istruttoria (generalmente, perizia grafologica in caso di testamento falso, produzione di cartelle cliniche per dimostrare il vizio di mente, anche transitrorio, testimonianze che confermino eventuali raggiri subiti dal testatore), in modo che le disposizioni ivi stilate non vengano mai portate ad esecuzione. Come conseguenza della accertata invalidità del negozio testamentario, gli aventi diritto otterrano la porzione di eredità loro spettante.
Avv. Tommaso Barausse