L'articolo 734 bis del codice penale, rubricato come "Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale" stabilisce che:
"Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.".
La disposizione in oggetto prevede un reato di natura contravvenzionale ed è finalizzata a tutelare la dovuta privacy dei soggetti che abbiano subito violenze e costrizioni di natura sessuale, ovvero fatti che vengono qualificati come reato ai sensi degli articoli del codice penale richiamati dallo stesso art. 734-bis c.p.
Nello specifico, viene fatto divieto di diffondere (anche e soprattutto tramite social network) immagini e informazioni anagrafiche delle persone offese dalle seguenti fattispecie di reato:
- Prostituzione minorile, art. 600 bis c.p.
- Pornografia minorile, art. 600 ter c.p.
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (anche se virtuale ex art. 600 quater 1 c.p.), articolo 600 quater c.p.
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, art. 600 quinquies c.p.
- Violenza sessuale, art. 609 bis c.p.
- Violenza sessuale aggravata, art. 609 ter c.p.
- Atti sessuali con minorenne, art. 609 quater c.p.
- Corruzione di minorenne, art. 609 quinquies c.p.
- Violenza sessuale di gruppo, art. 609 octies c.p.
Come noto, le fattisispecie di reato a sfondo sessuale contemplano condotte ad alto coefficiente di offensività, recando pregiudizi sul piano fisico e psichico di particolare gravità, che spesso si protraggono per un ampio periodo di tempo, potendo financo affliggere la vittima per l'intero arco della sua esistenza. Coloro che subiscono le condotte dei suddetti delitti necessittano di efficace ed elevata tutela, anche sotto il profilo della riservatezza personale, la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione penale prevista dall'articolo in commento, consistente nell'arresto da tre a sei mesi. Il reato in esame non sussiste nel caso in cui la persona offesa abbia acconsentito alla diffusione delle proprie immagini e/o delle proprie generalità.
Avv. Tommaso Barausse