lunedì 6 novembre 2023

COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI TOSSICI, IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 444 DEL CODICE PENALE


La salute è con ogni probabilità il bene giuridicamente rilevante di maggior importanza, motivo per cui gode di specifica tutela da parte di molteplici disposizioni del nostro ordinamento, a partire dalla Costituzione. 

È indubbio che il benessere psicofisico sia in gran parte determinato dal cibo che viene assunto quotidianamente, più volte al giorno. Di converso, ingerire alimenti nocivi può esser causa di gravi patologie, potendo addirittura verificarsi, nella peggiore delle ipotesi, la morte da intossicazione/avvelenamento. Si pensi ad alimenti esposti a contaminanti o a cibarie in cattivo stato di conservazione, da cui può originare il batterio comunemente conosciuto come "botulino"; così come risulta senz'altro pericoloso il pesce da consumarsi crudo senza previo abbattimento di temperatura secondo le prescrizioni di riferimento. 

Sotto il profilo penalistico, costituisce reato la detenzione a fini commerciali di sostanze alimentari pericolose per la salute, oltre che la commercializzazione delle medesime e la loro distribuzione per il consumo. 

L’articolo 444 del codice penale, rubricato come “Commercio di sostanze alimentari nocive”, prevede infatti il delitto secondo cui:

"Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve."

Trattasi di norma posta a presidio della salute pubblica, che contempla un reato procedibile d'ufficio, strutturato secondo il paradigma del reato di pericolo concreto.

La disposizione in commento, invero, sanziona determinate condotte, tutte inerenti al commercio di sostanze alimentari pericolose per l'organismo umano, senza richiedere il verificarsi di effetti pregiudizievoli in capo al consumatore degli alimenti in oggetto, essendo sufficiente constatarne l'effettiva pericolosità. 

Si segnala la precisazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui anche gli integratori alimentari devono ritenersi compresi nella nozione di "sostanze alimentari". Rimangono invece escluse dalla predetta locuzione le sostanze medicinali, risultando oggetto di diversa, apposita disciplina (Cass. 26518 - 02.07.2008).

Avv. Tommaso Barausse