La legge n° 69 del 19.07.2019 (cd riforma Codice Rosso) ha introdotto nel codice penale l’articolo 558 bis, che disciplina la fattispecie rubricata come “Costrizione o induzione al matrimonio”.
Ad oggi, i matrimoni contratti sotto costrizione/induzione rientrano pertanto nel paradigma di cui alla predetta fattispecie di reato (procedibile d’ufficio, quindi senza necessità di querela di parte), ove si prevede l’incriminazione di colui che costringa o, a date condizioni, induca taluno a contrarre matrimonio o unione civile.
La norma dispone testualmente che:
“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia“.
Trattasi di una previsione normativa posta a presidio della libertà personale dell’individuo, al quale dev’essere garantito il diritto di poter scegliere senza vincoli né indebiti condizionamenti la persona con cui unirsi in matrimonio o tramite unione civile.
Nell'ottica di una tutela rafforzata in favore di soggetti particolarmente fragili e vulnerabili, si prevedono due ipotesi di aumento di pena, ricorrenti, rispettivamente, nel caso in cui le condotte di costrizione o induzione siano poste in essere in danno di persona infradiciottenne ovvero infraquattordicenne.
Avv. Tommaso Barausse