La fattispecie di reato denominata "Traffico di influenze illecite" appartiene al novero dei delitti contro la pubblica amministrazione ed è disciplinata dall'articolo 346 bis c.p., ove si prevede testualmente che:
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra ultilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attvità giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."
La disposizione in esame mira a salvaguardare il prestigio, l'imparzialità e, più in generale, il buon andamento della pubblica amministrazione, quale principio cardine dell'attività della stessa, scolpito all'articolo 97 della Costituzione a garanzia dell'interesse pubblico. Vengono di conseguenza sanzionate le condotte indicate dalla norma in commento, concernenti l'attività di illecita mediazione, sulla base di relazioni millantate o effettive, nei confronti di coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di soggetti incaricati di un pubblico servizio, oltre ai soggetti di cui all'articolo 322-bis del codice penale.
Avv. Tommaso Barausse