martedì 13 febbraio 2024

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, ARTICOLO 346 BIS DEL CODICE PENALE

La fattispecie di reato denominata "Traffico di influenze illecite" appartiene al novero dei delitti contro la pubblica amministrazione ed è disciplinata dall'articolo 346 bis c.p., ove si prevede testualmente che:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra ultilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attvità giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

La disposizione in esame mira a salvaguardare il prestigio, l'imparzialità e, più in generale, il buon andamento della pubblica amministrazione, quale principio cardine dell'attività della stessa, scolpito all'articolo 97 della Costituzione a garanzia dell'interesse pubblico. Vengono di conseguenza sanzionate le condotte indicate dalla norma in commento, concernenti l'attività di illecita mediazione, sulla base di relazioni millantate o effettive, nei confronti di coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di soggetti incaricati di un pubblico servizio, oltre ai soggetti di cui all'articolo 322-bis del codice penale. 

Avv. Tommaso Barausse