lunedì 18 marzo 2024

RIFIUTI ORGANICI: IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO. IMMISSIONI AI DANNI DEL VICINO E GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA


La gestione e lo smaltimento del materiale organico (il c.d. “umido”) in ambito domestico costituisce una pratica sempre più diffusa, soprattutto per la concreta utilità derivante dal compost (conosciuto anche come terricciato o composta), ovvero un fertilizzate “fai da te” ricavato attraverso la decomposizione/trasformazione di materie organiche.

Sul piano normativo/disciplinare, il suddetto processo di compostaggio, si precisa, deve essere eseguito nel pieno rispetto del regolamento comunale di riferimento.

E’ inoltre necessario prestare attenzione a non recare danno a coloro che risiedono nelle vicinanze. Ad esempio, un accumulo incontrollato di rifiuti organici in giardino, o comunque all'aria aperta, comporta il rischio di provocare forti e fastidiose esalazioni, assolutamente sgradevoli all’olfatto.

In caso di gestione non accurata del composto organico, si rischia di incorrere nella violazione dell’articolo 844 del codice civile,  rubricato come “Immissioni”, ai sensi del quale:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”

Dalla lettura del testo normativo citato emerge come nella nozione di immissioni possano altresì rientrare le esalazioni provenienti dall’accatastamento di spazzatura organica. Ai sensi di legge, dette esalazioni possono risultare passibili di censura da parte della competente Autorità Giudiziaria nel caso in cui venga superata la soglia della normale tollerabilità, in ogni caso alla luce del contesto abitativo, delle ragioni della proprietà e della produzione, dei luoghi e di determinati usi, previo giudizio comparativo dei contrapposti valori e interessi sottesi al caso concreto.

Oltre alla tutela di carattere inibitorio, riguardante la cessazione delle esalazioni, è fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle stesse.

Sotto profilo penalistico, si segnala che la produzione e l'utilizzo del compost in ambito domestico possono integrare il reato rubricato come "Gestione di rifiuti non autorizzata", previsto e punito dall'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 (meglio noto come T.U. o Codice dell'Ambiente). Il reato in esame, precisamente, può ricorrere qualora il fertilizzante in argomento risulti fuori specifica in ragione della propria composizione, ovvero nel caso in cui all'interno dello stesso siano ravvisabili componenti non organiche, quali ad esempio metalli o materiali plastici.

Avv. Tommaso Barausse