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La Corte di Cassazione ha stabilito che il mobbing può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. |
Assumere in ambito familiare o lavorativo comportamenti improntati a prevaricazione e violenza, sia fisica che psicologica, può costituire reato. L’articolo 572 del codice penale prevede il delitto rubricato come "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" e punisce chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
Ai fini della corretta applicazione della disposizione in oggetto, è dunque necessario individuare quali comportamenti, nello specifico, possano essere ricondotti al tenore letterale della stessa, che menziona in via generica il solo verbo "maltrattare". Sul punto, giurisprudenza di legittimità e contributi dottrinali hanno fornito plurime indicazioni interpretative. Ad esempio, possono essere considerati alla stregua di veri e propri maltrattamenti le minacce, le percosse, le privazioni di vario genere, nonché, in generale, tutte quelle condotte – attive od omissive – idonee a provocare sofferenza, prostrazione e avvilimento.
Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico, nel senso che “le condotte devono essere sorrette dalla volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche e morali” (Cass. n. 26342 del 12.04.2023, dep.19.06.2023).
La Corte di Cassazione ha esteso la portata applicativa della norma in argomento, affermando che possono integrare il reato in oggetto anche episodi di vessazione posti in essere in ambito lavorativo. La suprema Corte, precisamente, è giunta a siffatto arresto ermeneutico equiparando al maltrattamento contro familiari o conviventi il fenomeno - purtroppo abbastanza diffuso - comunemente conosciuto come “mobbing“ ai danni del lavoratore, ad oggi non espressamente previsto come reato. Da precisare che le condotte mobbizzanti del datore di lavoro e/o dei colleghi integrano il reato in esame laddove sussista tra i soggetti coinvolti un rapporto di tipo para-familiare.
Tanto esposto in linea generica, si sottolinea come ogni vicenda rappresenti un caso a sé, di conseguenza la sussunzione di quanto accaduto nella fattispecie astratta del reato di maltrattamenti non può essere determinata a prescindere dallo scrupoloso studio e dall'attenta valutazione di tutte le particolarità del caso concreto.
Lo studio offre assistenza in procedimenti penali aventi
ad oggetto episodi di maltrattamenti in famiglia o sul posto di lavoro.