Assumere il ruolo di genitore implica il corretto esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei propri figli, la cui violazione rileva anche sotto il profilo penale.
Così come rileva, sempre sul piano penale, il mancato rispetto degli obblighi assistenziali sussistenti nei confronti del proprio partner.
L’articolo 570 del codice penale, rubricato come "Violazione degli obblighi di assistenza familiare", prevede che:
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
- malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.
La norma in commento tutela la famiglia, quale società naturale all’interno della quale i singoli componenti sviluppano liberamente la propria personalità.
Gli obblighi riguardanti il coniuge cui fa riferimento la citata disposizione sono quelli contemplati dall’art. 29 della Costituzione e dagli articoli 143 e 148 del codice civile.
Riguardo ai figli, il riferimento normativo concerne l’articolo 30 della Carta Costituzionale e l’articolo 147 del codice civile.
Le condotte sanzionate sono le seguenti.
In primo luogo, l’abbandono illegittimo del domicilio domestico, in quanto posto in essere in assenza di una giusta causa.
In secundis, l’assunzione di contegni contrari all’ordine o alla morale delle famiglie.
Trattasi a ben vedere di una locuzione assai generica, che pecca sul piano della determinatezza, richiedendo l'intervento della giurisprudenza al fine di precisarne la portata applicativa.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’individuazione dei suddetti comportamenti debba avvenire utilizzando come parametri di riferimento le disposizioni di cui agli articoli 145 e 147 del codice civile.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’individuazione dei suddetti comportamenti debba avvenire utilizzando come parametri di riferimento le disposizioni di cui agli articoli 145 e 147 del codice civile.
In linea con il principio di offensività, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, ponendo seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della loro personalità.
Non sono invece penalmente rilevanti i comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intrafamiliari (Cass. Pen. Sez. VI, 25.03.2004, n. 26047; Cass. Pen., Sez. VI, 05.10.2015, n. 39915).
Vengono poi previste due ulteriori ipotesi.
La prima, avente ad oggetto le condotte di cattiva amministrazione del patrimonio del figlio o del coniuge.
Risulta, quindi, incriminata la condotta che consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli minori, ovvero inabili al lavoro, degli ascendenti o del coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
I predetti soggetti, peraltro, devono versare in uno stato di bisogno che deve risultare concreto ed effettivo a seguito di rigoroso accertamento giudiziale.
Si segnala, per completezza, la sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Pen. n. 28612/2022) secondo cui non integra il reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare" ex art. 570 c.p. il mancato mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non inabile al lavoro, anche se studente.
Avv. Tommaso Barausse