lunedì 1 luglio 2024

GLI OBBLIGHI IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 570 BIS DEL CODICE PENALE

Obblighi di assistenza post separazione/divorzio e conseguenze penali

In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico, la separazione tra coniugi (o comunque la fine del matrimonio) non determina affatto la cessazione automatica degli obblighi assistenziali previsti in ambito familiare, anzi il mancato ottemperamento degli stessi può costituire reato sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia di delitti contro la famiglia.

L'articolo 570 bis del codice penale, rubricato come "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", testualmente dispone che

"Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di mantenimento dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

In punto di reati in ambito familiare, la norma in esame prevede dunque le stesse identiche sanzioni previste dal precedente articolo 570 del codice penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - (alla cui disciplina si rinvia) per le ipotesi in cui il coniuge non adempia ai propri obblighi di assistenza familiare (nello specifico, l'obbligo di versare il dovuto mantenimento, ovvero gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli) a seguito di separazione, di divorzio o in caso di nullità del matrimonio.

Avv. Tommaso Barausse