martedì 30 luglio 2024

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO. IL CAPORALATO - ART. 603 BIS C.P.

Il caporalato. Quando lo sfruttamento della manodopera è reato


Le vili pratiche di sfruttamento talvolta ricorrenti nell'ambito delle aziende agricole vengono sistematicamente portate all'attenzione dell'opinione pubblica, anche grazie alla fondamentale attività di inchiesta mediatica.

Trattasi del caporalato, ovvero quel fenomeno consistente nello sfruttare la manodopera ai danni di persone che, non potendo fare altrimenti, si trovano costrette a prestare la propria attività lavorativa in condizioni disumane e in cambio di un salario così ridotto che nemmeno potrebbe definirsi tale.

Sotto il profilo del diritto penale, la disposizione di riferimento è l'articolo 603 bis del codice penale, rubricato come "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ai sensi della quale:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediaizone di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  1. la reiterata corresponsione di reribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".
La fattispecie in esame può trovare applicazione in qualsiasi ambito lavorativo, ricorrendone tutti gli elementi costitutivi.

Avv. Tommaso Barausse