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In Italia, l'età del consenso per il compimento di atti sessuali varia dai 13 anni in su, a seconda dei soggetti coinvolti |
L'instaurazione di una relazione sessuale presuppone che vi sia il consenso attuale e non viziato al compimento dei relativi atti da parte di tutti i soggetti coinvolti, altrimenti si può andare incontro a una condanna per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, alla cui analisi si rinvia tramite il seguente link 👉 Il reato di violenza sessuale e relative circostanze aggravanti
Il consenso prestato in relazione all'atto sessuale non è tuttavia sufficiente a rendere sempre lecito il rapporto, essendo altresì necessario che i partecipanti abbiano raggiunto una minima soglia d'età.
Secondo la legge italiana, non è consentito compiere atti sessuali con un minore (consenziente) che abbia meno di quattordici anni di età, pena la reclusione da sei a dodici anni secondo quanto stabilito dall'articolo 609-quater del codice penale, rubricato come "Atti sessuali con minorenne".
Il suddetto limite di età viene peraltro innalzato a sedici anni qualora gli atti sessuali col minore coinvolgano persone legate allo stesso da un determinato vincolo relazionale.
Nello specifico, ricorre l'ipotesi in esame, nel caso dei seguenti soggetti:
- l'ascendente del minore;
- il genitore, anche se adottivo, del minore;
- il convivente del genitore del minore;
- il tutore
- ogni altra persona cui venga affidato il minore per ragioni di cura, istruzione, vigilanza, custodia (ad esempio, il medico, l'insegnante, l'allenatore di una disciplina sportiva, colui che impartisce lezioni private di musica o ripetizioni etc.);
- colui che ha una relazione di convivenza con il minore.
"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci."
Le vittime del reato in esame hanno diritto per legge all'assistenza legale a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), a prescindere dal reddito. In tal modo, alle persone offese dal reato di atti sessuali con minorenne viene sempre garantita la possibilità di avvalersi di un legale di fiducia (iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale) così da sporgere atto di denuncia - querela e costituirsi parte civile nel conseguente procedimento penale al fine di ottenere il dovuto risarcimento danni. Per informazioni e contatti 👉DIRITTO PENALE E GRATUITO PATROCINIO
Avv. Tommaso Barausse