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Se è prestato valido, genuino e attuale consenso al compimento di atti sessuali non c'è violenza sessuale |
Gli atti sessuali, se compiuti in assenza del consenso altrui, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, integrano il reato di violenza sessuale ai sensi dell'articolo 609 bis del codice penale.
La medesima fattispecie risulta altresì integrata da parte di colui che induce taluno a compiere o subire atti sessuali traendolo in inganno sostituendosi ad altra persona, ovvero approfittando della sua condizione di inferiorità sotto il profilo fisico e/o psichico.
Sul piano interpretativo, cruciale importanza assume l'individuazione dei menzionati "atti sessuali", in modo da poter circoscrivere con sufficiente determinatezza il perimetro applicativo della norma in commento. Le indicazioni risultanti dalla casistica giurisprudenziale al riguardo, sia di merito che di legittimità, sono andate moltiplicandosi nel corso degli anni e, nonstante ciò, ancora ad oggi risulta controverso se determinate condotte possano ricondursi o meno alla nozione di "atto sessuale". In via puramente esemplificativa, si ritiene che rientri nella locuzione in esame qualsivoglia atto che assuma connotazioni univocamente/oggettivamente sessuali, in quanto riferito ad un contatto con le cd. zone erogene, così come individuate dalla scienza. Non rileverebbe, dunque, il fine di libidine (nè il correlato appagamento da contatto) del feticista che si ecciti solo con riguardo a zone del corpo considerate sessualmente non reattive, come ad esempio il braccio.
Si segnala come la giurisprudenza di legittimità abbia altresì ritenuto configurabile il delitto di violenza sessuale a distanza, senza quindi alcun contatto fisico tra i soggetti coinvolti. Trattasi di casi in cui il fatto si verifica tramite collegamento a distanza, con l'ausilio del telefono o di altro dispositivo eletrronico.
Infine, l'"estremo" caso della violenza sessuale riferibile a un solo bacio sulla guancia. Con riferimento a tale ipotesi, la Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui la connotazione sessuale di un determinato atto non è ricavabile tanto dalla valorizzazione della zona del corpo in cui avviene il contatto, quanto dalla idoneità dello stesso a compromettere e mettere a rischio l'autodeterminazione del soggetto passivo in relazione alla propria sfera sessuale.
La pena prevista per il reato di violenza sessuale è la reclusione da sei a dodici anni, così come inasprita dalla Legge n. 69 del 19 luglio 2019, comunemente nota come riforma "Codice Rosso". La suddetta pena è in ogni caso diminuita fino a due terzi nel caso in cui venga accertato che si sia trattato di condotte connotate da minore gravità.
Vi sono poi le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 609 ter c.p. che innalzano, anche considerevolmente, la predetta pena base. Si riporta di seguito il testo della disposizione in argomento.
"La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
- 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci."
Le vittime del reato in esame hanno diritto per legge all'assistenza legale a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), a prescindere dal reddito. In tal modo viene sempre garantita alle persone offese dalla violenza sessuale la possibilità di nominare un legale di fiducia (iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale) così da sporgere atto di denuncia - querela e costituirsi parte civile nel conseguente procedimento penale al fine di ottenere il dovuto risarcimento danni. Per informazioni e contatti 👉DIRITTO PENALE E GRATUITO PATROCINIO
Avv. Tommaso Barausse