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L'articolo 527 del codice penale, rubricato come "Atti osceni", prevede testualmente che:
"Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309".
La norma è posta alla tutela del buon costume e della moralità pubblica, vietando la commissione di atti osceni in luoghi pubblicamente frequentati, trattandosi di posti in cui detti atti possono essere visti/percepiti da una pluralità indeterminata di persone.
La nozione di "atti osceni" comprende non solo il compimento di un rapporto sessuale, ma anche l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il rapporto carnale, come l'esposizione di nudità, gli atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi, i quali offendono egualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere le manifestazioni in luogo pubblico (Cass. Pen. n. 4155 del 5.12.2002).
Il compimento degli atti in questione è sanzionato solo sul piano amministrativo (sanzione da 5.000 e 30.000 euro), a meno che non ricorra l'ipotesi contemplata dal secondo comma della norma in commento. Costituisce infatti reato compiere atti osceni presso luoghi frequentati abitualmente da minori, come ad esempio asili e scuole di vario grado. Deve in ogni caso essere accertato il pericolo che i minori assistano ai predetti atti, altrimenti non sussiste alcun illecito penale.
L'ultimo comma dell'art. 527 c.p. prevede, infine, che il fatto sia punibile solo mediante sanzione amministrativa qualora risulti commesso per colpa, quindi senza la cosciente volontà di compiere atti idonei a offendere il buon costume all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
Per quel che concerne i rapporti con altre figure di reato, si segnala che il delitto di atti osceni può concorrere con le seguenti fattispecie di reato: