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In Italia il sesso a pagamento è attività lecita e consentita, ma solo a determinate condizioni |
Secondo la legge nazionale, la prostituzione è attività del tutto lecita e consentita (non costituisce nemmeno illecito amministrativo), ma la persona che offre e rende le prestazioni di carattere sessuale deve essere maggiorenne, altrimenti ricorre il delitto di prostituzione minorile ex art. 600 bis del codice penale, alla cui disciplina si rinvia 👉 IL REATO DI PROSTITUZIONE MINORILE PREVISTO DALL'ARTICOLO 600-BIS DEL CODICE PENALE
In secondo luogo, gli atti sessuali non devono essere consumati in luogo pubblico, altrimenti si integra l'illecito di atti osceni in luogo pubblico, di base sanzionato a livello amministrativo, ma di rilevanza penale laddove il luogo del fatto risulti abitualmente frequentato da minori. Per approfondimenti 👉 ATTI OSCENI - IL REATO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 527 DEL CODICE PENALE
Infine, è fatto assoluto divieto di avere in titolarità una casa di prostituzione, ovvero possedere, gestire la stessa o dare in locazione qualsivoglia tipo di locale affinché vi si consumino atti sessuali a pagamento quale "casa di appuntamenti", così come è vietato anche solo tollerare (abitualmente) che detti atti a pagamento si compiano presso una struttura di cui si è titolari o che comunque si ha in gestione. Risultano altresì proibiti il reclutamento, l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento del meretricio, ai sensi di quanto seguitamente indicato.
L'articolo n. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, (nota come Legge Merlin) prevede che:
"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".
La casistica giurisprudenziale ha delimitato la portata applicativa dei divieti in commento, precisando quali condotte possano rientrare o meno nei concetti di favoreggiamento, induzione e sfruttamento.
Reclutamento significa ingaggiare una persona affinché si prostituisca.
La condotta di induzione riguarda il convincere, il persuadere un determinato soggetto ad esercitare l'attività di prostituzione.
Il compimento di atti di lenocinio, invece, riguarda la più disparata attività di intermediazione volta a procurare clienti a chi si prostituisce.
La condotta di sfruttamento riguarda le ipotesi in cui si ottenga un profitto derivante dall'attività di prostituzione altrui.
Il favoreggiamento consiste in qualsivoglia attività/azione che risulti idonea ad agevolare l'esercizio della prostituzione. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che non costituisce atto di favoreggiamento il concedere in locazione un bene immobile ad una escort, laddove tale contratto venga siglato con esclusivo riferimento alle esigenze abitative di quest'ultima. Di converso, potrebbe ricorrere il favoreggiamento della prostituzione nel caso in cui vengano stabiliti canoni di locazione dall'ammontare manifestamente sproporzionato rispetto alla mera messa a disposizione dell'immobile.
Avv. Tommaso Barausse