mercoledì 26 febbraio 2025

IL PLAGIO NEL SISTEMA PENALE (ARTICOLO 603 DEL CODICE PENALE)

La norma del delitto di plagio è stata dichiarata incostituzionale nel 1981


L’articolo 603 del nostro codice penale prevedeva il delitto di plagio, stabilendo che:

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni“.

La norma in commento è stata dichiarata incostituzionale con pronuncia del giorno 08.06.1981, n° 96.

Ai fini della configurabilità del reato de quo veniva richiesta una condizione di totale sudditanza psicologica (e non) nei confronti di altro soggetto. Condizione, tuttavia, non dimostrabile sul piano scientifico.

Una fattispecie normativamente delineata secondo i suddetti termini si poneva in evidente contrasto con i fondamentali principi di tassatività, determinatezza e offensività.

Sotto il profilo sistematico, il reato di plagio risultava collocato nell’ambito dei delitti contro la personalità individuale.

Ad oggi, la tutela nei confronti di gravi e indebite ingerenze nella vita altrui è garantita da diverse figure di reato, tutte scolpite dal legislatore alla luce delle molteplici ipotesi in cui la personalità/libertà dell’individuo può risultare compromessa.

A titolo meramente esemplificativo, si citano i reati di cui ai seguenti link: 

Avv. Tommaso Barausse