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È vietato compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità |
In Italia la prostituzione è attività lecita e consentita, tuttavia coloro che esercitano il meretricio devono aver compiuto la maggiore età, altrimenti ricorre il reato rubricato come "Prostituzione minorile", previsto e punito ai sensi dell'articolo 600-bis del Codice penale. La suddetta norma stabilisce testualmente che:
"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1)recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."
Come emerge dal tenore letterale della succitata disposizione, il compimento di prestazioni sessuali con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi) comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Vengono inoltre sanzionate, e in misura ben superiore (reclusione da sei a dodici anni e multa da euro 15.000 a euro 150.000), ulteriori condotte, tutte funzionali/correlate all'esercizio della prostituzione da parte di soggetti minorenni, ovvero di età inferiore agli anni diciotto.
Nello specifico, lo sfruttamento indica l'ottenimento di un vantaggio (non necessariamente di natura economica) per il tramite dell'altrui attività prostitutiva.
La condotta di induzione, invece, indica l'attività di convincimento (ex novo o rafforzando/consolidando l'altrui proposito) nell'intraprendere l'esercizio del meretricio.
Il reclutamento indica l'atto di ingaggiare un persona (in questo caso, di minore età) affinchè si prostituisca sotto la direzione di un determinato soggetto.
Il favoreggiamento si riferisce a tutte quelle condotte che risultino idonee ad agevolare l'attività in questione.
L'organizzazione, la gestione e il controllo riguardano la predisposizione, la cura e la supervisione dell'altrui attività di prostituzione sotto tutti i profili operativi del caso.
Viene infine contemplata una clausola avente portata residuale, secondo cui deve essere in ogni caso sanzionato colui che trae profitto dalla prostituzione minorile.
Come si è letto, l'ultimo comma della norma in commento indica l'ipotesi di prostituzione da parte di minori di età compresa tra i quattordici e i diciotti anni. Si segnala, dunque, che in caso di atti sessuali compiuti con minore (consenziente) che non abbia ancora compiuto i quattordici anni di età può ricorrere il reato di atti sessuali con minore, alla cui disciplina si rinvia 👉ATTI SESSUALI CON MINORE, IL REATO PREVISTO E PUNITO DALL' ARTICOLO 609 QUATER DEL CODICE PENALE
Le vittime di minore età del reato in esame hanno diritto per legge all'assistenza legale a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), a prescindere dal reddito. In tal modo viene sempre garantita alle persone minorenni offese dalla prostituzione minorile la possibilità di avvalersi di un legale di fiducia (iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale) così da sporgere atto di denuncia - querela e costituirsi parte civile nel conseguente procedimento penale al fine di ottenere il dovuto risarcimento danni.
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Avv. Tommaso Barausse