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Provocare un incendio costituisce reato |
L'incendio sicuramente rappresenta un evento connotato da altissimo tasso di pericolosità, considerate le possibili, devastanti conseguenze dello stesso ai danni del contesto urbano/paesaggistico circostante e, più in generale, della sicurezza pubblica.
Per tale ordine di ragioni, la legge sanziona penalmente la provocazione di un incendio.
Nello specifico, il nostro codice penale contempla plurime fattispecie di reato, il cui perfezionamento richiede il solo verificarsi dell'evento incendiario, senza che risulti quindi necessario l'effettivo concretizzarsi di consequenziali danni e/o condizioni di pericolo.
Fa eccezione al suddetto paradigma l’ipotesi di incendio di cosa propria, avente come requisito la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità.
Il compendio normativo di riferimento trova collocazione nel Titolo VI, inerente ai delitti contro l’incolumità pubblica, ed è costituito dagli articoli di legge di seguito enumerati.
Art. 423 c.p., rubricato semplicamente come “Incendio”:
“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica“.
Art. 423-bis c.p., rubricato come “Incendio boschivo”, secondo cui:
“Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
Art. 424 c.p., ovvero “Danneggiamento seguito da incendio”:
“Chiunque, al di fuori dlle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis".
Circostanze aggravanti, art. 425 c.p.
“Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
- su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
- [su boschi, selve o foreste]" - numero abrogato ex art. 11 L. 21.11.2000 n. 353.