![]() |
Porre in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici costituisce reato |
L’articolo 432 del Codice penale disciplina la fattispecie di reato rubricata come “Attentati alla sicurezza dei trasporti”.
Nello specifico, la norma in commento prevede quanto segue:
“Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro la pena è della reclusione da tre a dieci anni. “
L'ipotesi criminosa in oggetto risulta strutturata secondo il paradigma del reato a consumazione anticipata: il reato risulta integrato nel momento in cui viene messa a rischio la sicurezza dei pubblici trasporti, senza quindi la necessità che si verifichi un danno/pregiudizio in concreto.
Viene in ogni caso prevista un pena considerevole (dai tre ai dieci anni di recluisione) nel caso in cui si verifichi un disastro quale conseguenza della messa in pericolo.
Il bene oggetto di tutela è l’incolumità pubblica, avuto riguardo all'indeterminata, assai rilevante quantità di persone che nel quotidiano si spostano per il tramite dei mezzi di trasporto pubblici.
Avv. Tommaso Barausse